Art. 3.

      1. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale della Venezia Orientale hanno luogo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le elezioni per il rinnovo degli medesimi organi hanno luogo in concomitanza con il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato.

 

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      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Venezia e della Venezia Orientale ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.